Documento ufficiale

Regolamento ORPAC

Il regolamento disciplina il funzionamento dell'Organismo Paritetico Confederale in conformità all'Atto Costitutivo e allo Statuto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2008.

Indice degli articoli

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo e nello Statuto, disciplina il funzionamento dell'Organismo Paritetico Confederale, o brevemente ORPAC, costituito in forma di associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c. dall'organizzazione sindacale datoriale CONFLAVORO PMI e dall'OOSS dei lavoratori CONFINTESA, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera ee) e art. 51 del D.Lgs. 81/2008.

L'ORPAC non ha scopo di lucro e ha sede in Roma, in Via del Consolato 6 e può istituire sedi territoriali di rappresentanze presso le sedi provinciali delle OOSS socie.

Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, l'ORPAC è prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti e mette in atto azioni di supporto alle imprese dell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il presente Regolamento, in conformità alle disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto e nella Premessa che ne è parte integrante, disciplina le funzioni di indirizzo e vigilanza dei vari Organi che lo costituiscono: Assemblea dei Soci e Consiglio direttivo.

Art. 2

L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è composta dai 4 (quattro) rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto da loro delegati, di cui 2 (due) designati dalla CONFLAVORO PMI e 2 (due) designati da Confintesa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure a richiesta di uno dei soci di cui all'art. 4 (Conflavoro e Confintesa), o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a mezzo lettera raccomandata, e-mail certificata o mail ordinaria da spedirsi almeno 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata o mail ordinaria almeno 3 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione della data, del luogo e degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere svolte anche mediante strumenti telematici che consentano l'ottimale svolgimento della seduta. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, trascorsa 1 ora dall'orario fissato per la prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei membri presenti purché presenti in maniera proporzionale e uguale, i membri designati dalle organizzazioni datoriali e quelle dei lavoratori.

I membri possono dare delega di rappresentanza in seno all'Assemblea.

In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il voto del presidente.

Alle riunioni dell'Assemblea dei soci possono essere convocati i Revisori dei conti.

Delle riunioni è redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario delegato e trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Art. 3

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) componenti, designati dai soci di cui all'art. 4, dei quali 3 (tre) su designazione della Conflavoro PMI e 3 (tre) componenti su designazione di Confintesa.

La riunione del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata o mail ordinaria, da spedirsi almeno 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata o mail ordinaria almeno 3 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione della data, del luogo e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è valido in prima convocazione quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, trascorsa 1 ora dall'orario fissato per la prima convocazione, il Consiglio Direttivo è valido qualunque sia il numero dei membri presenti purché presenti in maniera proporzionale e uguale, i membri designati dalle organizzazioni datoriali e quelle dei lavoratori.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante strumenti telematici che consentano l'ottimale svolgimento della seduta.

In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il voto del presidente.

I membri possono dare delega di rappresentanza in seno al direttivo.

Delle riunioni è redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario delegato e trascritto nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 4

Criteri per la predisposizione dei bilanci

Il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo saranno redatti secondo i seguenti principi:

  • adozione di usuali criteri di contabilità analitica in ossequio alle normative civilistiche e fiscali vigenti;
  • evidenza delle voci in entrata e in uscita;
  • evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive.

Il bilancio previsionale sarà presentato al Consiglio Direttivo e sarà accompagnato da una relazione programmatica sulle risorse disponibili e sulle attività da svolgersi.

Art. 5

Istituzione di commissioni consiliari

Le Commissioni permanenti e/o temporanee soddisfano, in base a specifici progetti, particolari esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi con scadenza prefissata e con previsione della data di ultimazione dei lavori.

Ciascuna Commissione consiliare è composta da un numero di Consiglieri non inferiore a 2 — compreso il coordinatore che la presiede, sulla cui nomina decide a maggioranza il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente — individuati tenendo conto del criterio di pariteticità previsto dallo Statuto.

Ciascun Consigliere può essere componente di più commissioni. Alle riunioni delle Commissioni può assistere il Presidente ed il Vice Presidente.

In caso di necessità, le Commissioni possono chiedere di avvalersi di consulenze esterne nonché essere formate da professionisti esterni all'ORPAC; in tal caso le nomine devono essere sempre autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'attività di Segreteria di ciascuna Commissione (convocazioni, verbali, documentazione, ecc.) è assicurata dalla Direzione Nazionale.

Di norma, il coordinatore della Commissione relaziona sulle conclusioni concernenti i singoli argomenti, sulle relative motivazioni e sulle eventuali proposte.

Nelle conclusioni dei lavori delle Commissioni deve essere dato atto di eventuali opinioni contrastanti.

Il compenso per la partecipazione ai lavori delle Commissioni sarà determinato dal Consiglio Direttivo dell'ORPAC.

Art. 6

Finanziamento dell'ORPAC

Costituiscono le entrate dell'Organismo Paritetico:

  • le quote contributive previste dai CCNL sottoscritti dalle OOSS socie che prevedono un contributo a ORPAC, pagate mediante bonifico bancario sul c/c intestato all'Organismo Paritetico con IBAN di riferimento IT97P0623013701000040905244;
  • le quote contributive versate dalle imprese ad ORPAC per il servizio di RLST;
  • le quote versate dalle imprese ad ORPAC per l'attività di Asseverazione dei SGSL;
  • le quote contributive versate dalle OOSS socie.
Art. 7

Modalità di riscossione dei contributi

La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga.

Le quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori devono essere esclusivamente del sistema di riscossione appositamente individuato dal Consiglio Direttivo, tramite Conto Corrente Bancario oppure mediante riscossione di dette quote con apposita convenzione con l'INPS.

Gli importi delle quote di cui ai due commi precedenti devono essere versati dalle aziende entro il 16 del mese successivo al periodo di paga al quale si riferisce il versamento.

Possono avvalersi delle iniziative promosse dall'ORPAC le aziende ed i lavoratori in regola con la contribuzione prevista.

Art. 8

Verifiche

ORPAC può effettuare verifiche circa la correttezza dei criteri di versamento e l'individuazione delle imprese tenute al versamento stesso.

Art. 9

RLST e Asseverazione SGSL

Le attività, la gestione e le procedure per l'assegnazione del RLST e dell'Asseverazione del SGSL sono individuate dalle parti sociali con procedure applicative specifiche presenti nei Regolamenti allegati.

Art. 10

Modalità di spesa

Le spese necessarie al conseguimento degli scopi dell'ORPAC dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo ad eccezione delle spese di ordinaria amministrazione che potranno essere autorizzate direttamente dal Presidente, a tal fine delegato dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e che saranno soggette a ratifica nel Consiglio immediatamente successivo.

Per l'affidamento di incarichi ad operatori esterni l'ORPAC dovrà adottare criteri di selezione oggettivi e misurabili, secondo principi di professionalità e trasparenza.

Nella valutazione per l'affidamento non dovrà essere seguito necessariamente il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell'offerta maggiormente vantaggiosa.

Art. 11

Utilizzo del logo ORPAC

L'uso del nome e del logo dell'ORPAC da parte delle OOSS socie è consentito a condizione che:

  • l'uso del nome e del logo dell'ORPAC sia riferito alle specifiche iniziative formative;
  • l'utilizzo non arrechi in alcun modo nocumento al buon nome, all'immagine, al decoro, alla reputazione dell'Organismo Paritetico, e sia tenuto indenne da qualsiasi danno o obbligo che allo stesso possa derivare al riguardo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome ORPAC denigratorio o fuorviante per il pubblico.

Il logo dovrà essere preceduto dalla dicitura “in collaborazione con”.

Art. 12

Obbligo di riservatezza

I componenti dell'ORPAC ed ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'ORPAC medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni.

Qualora venga acquisito un dato personale, relativo a società o loro dipendenti, esso sarà trattato nel rispetto dei limiti previsti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al GDPR 2016/679.

Art. 13

Eventuali controversie e foro decisione

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o l'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Parti istitutive, che decidono all'unanimità.

Art. 14

Disposizioni finali

Eventuali modifiche del regolamento, finalizzate a migliorare il funzionamento dell'ORPAC, potranno essere proposte dai rappresentanti delle Parti e decise in sede del Consiglio Direttivo.

Allegati:

  • Regolamento RLST
  • Regolamento Asseverazione SGSL

Gli Allegati 1 e 2 (Regolamento RLST e Asseverazione MOG SGSL) sono disponibili integralmente nel documento PDF scaricabile.

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