Documento istituzionale

Statuto ORPAC

Statuto dell'Organismo Paritetico Confederale ORPAC — Organismo Paritetico Confederale costituito ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2008.

Statuto ORPAC

Organismo Paritetico Confederale

ART. 1 — COSTITUZIONE

È costituito con sede in Roma l'Organismo Paritetico Confederale Nazionale (di seguito denominato ORPAC). Sono soci le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali: CONFLAVORO PMI e CONFINTESA.

ART. 2 — SEDE

ORPAC ha sede in Roma, in via del Consolato n. 6 Roma.

ART. 3 — DURATA

La durata di ORPAC è illimitata.

ART. 4 — SOCI

Sono soci di ORPAC le Organizzazioni Nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto.

ART. 5 — SCOPI E FINALITÀ

ORPAC ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Esso si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale tra le parti.

In particolare, ORPAC nella sua concentrazione funzionale di organismo paritetico, avrà i seguenti scopi:

  • a)promuovere la funzione di codesto ente bilaterale con funzione di organismo paritetico sensibilizzando ogni interlocutore sul valore della sua concreta operatività;
  • b)sostenere l'attività delle parti sociali per lo sviluppo, la diffusione e la promozione della bilateralità nei settori e nelle categorie rappresentante dalle ooss e dai Ccnl sottoscritti;
  • c)fornire assistenza tecnica alle parti sociali per l'attivazione e la sottoscrizione di convenzioni nazionali, al fine di ottimizzare la riscossione contributiva del sistema bilaterale;
  • d)verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli organismi paritetici territoriali, dando i relativi visti di congruità;
  • e)istituire sedi operative presso le sedi regionali o provinciali delle Associazioni costituenti;
  • f)incentivare e promuovere studi e ricerche, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione ed alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti socie;
  • g)interfacciarsi con gli interlocutori istituzionali e con i soggetti terzi per monitorare l'attuazione dei compiti e delle attività come previsti negli statuti e come regolamentati dalla contrattazione collettiva nazionale;
  • h)predisporre uno schema unico di bilancio tecnico e sociale, e relative strumentazioni tecniche, redatto secondo le regole individuate dal Consiglio Direttivo è valido per tutti gli Organismi Paritetici Territoriali che provvederanno a trasmetterlo annualmente ad ORPAC insieme con la relazione annuale;
  • i)predisporre una relazione annuale, che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità del sistema dell'Organismo Paritetico, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio sulla regolarità contributiva;
  • j)promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi, il tutto in coerente applicazione della legislazione nazionale e sovranazionale di settore ed in valutazione del PCP;
  • k)attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
  • l)promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro andando a ricercare la previa verifica della qualificazione lavorativa ed in assenza fornire un adeguato supporto formativo;
  • m)fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, l'ORPAC è prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti e mette in atto azioni di supporto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • n)attivare iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro e dei lavoratori, anche in sinergia con il Fondo Interprofessionale previsto per la formazione continua;
  • o)ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
  • p)ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione, nonché notizia della nomina degli RLS o degli RLST nonché attivare processi atti alla designazione di RLST;
  • q)costituire commissioni di asseverazione dei sistemi SGLS ai sensi del DLgs 81/08;
  • r)Valutare le proposte normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al governo, al parlamento e alle altre amministrazioni nazionali competenti;
  • s)attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire ad ORPAC;
  • t)Indirizzare e definire le politiche, la gestione e il monitoraggio delle iniziative e delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresa ogni attività di analisi, ricerca e studio nel settore che possa sviluppare lo stesso in senso di evoluzione migliorativa;
  • u)Promuovere e finanziare progetti formativi, attività di consulenza e servizi rivolti al mondo delle imprese e dei lavoratori aderenti al sistema bilaterale;
  • v)Collaborare ed elaborare programmi di formazione per le figure dei lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro, da svolgere in collaborazione con l'organismo paritetico sulla base degli accordi Stato-Regioni ai sensi del D.lgs. 81/2008 s.m.i.;
  • w)Svolgere e promuovere attività di formazione, in conformità dell'art 32, 36, 37, 73, 73 bis del D. Lgs 81/08 e s.m.i. inclusi gli accordi in conferenza unificata stato regioni e relative norme ad esse correlate, in riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale del lavoratore e ai contratti di apprendistato mediante anche, i fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ogni altra forma di finanziamento pubblico.
  • x)Effettuare le attività formative e di aggiornamento, direttamente o avvalendosi di strutture formative di diretta emanazione.
  • y)Consentire alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all'obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici.
  • z)Valorizzare l'attività dell'INAIL di garanzia della tutela del lavoratore attivando interventi di tutela essenziali quali la prevenzione, l'indennizzo, la riabilitazione e il reinserimento lavorativo e sociale.
  • aa)Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea.

ART. 6 — OSSERVATORIO NAZIONALE

L'Osservatorio Nazionale è lo strumento di ORPAC per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, avendo a riguardo alla territorialità dell'imprenditoria ed alle connesse specifiche esigenze.

ART. 7 — ORGANI

Sono Organi di ORPAC:

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il revisore unico.

Tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi finanziari e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio. I nuovi Organi debbono essere designati dai soci di cui all'art. 4 del presente Statuto entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza. Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi Organi.

La funzione di componente degli Organi statutari, ovvero del presidente, vicepresidente, dei membri del consiglio direttivo e dell'assemblea, ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, o in caso di decadenza e/o di dimissioni.

La decadenza si verifica anche laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

Nei casi di cui sopra, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione comunicando alla presidenza il nominativo del nuovo membro dandone comunicazione tramite pec alla presidenza e dal momento della ricezione lo stesso è effettivo.

I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Tutti i componenti degli organi, esclusi i soci dell'Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.

Il Direttore, se designato, assiste alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, se presente, assume le funzioni di segretario.

ART. 8 — ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta dai 4 (quattro) rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto da loro delegati, di cui 2 (due) designati dalla CONFLAVORO PMI e 2 (due) designati da CONFINTESA.

Le delibere dell'Assemblea dei soci saranno assunte sulla base dei criteri indicati nell'art. 10, commi 4 e 5, del presente Statuto.

ART. 9 — POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci:

  • nomina, ai sensi dell'art. 11, i componenti del Consiglio Direttivo e può nominare il Revisore unico;
  • nomina il Presidente ed il Vicepresidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 13;
  • approva all'unanimità, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento di ORPAC;
  • dispone, a maggioranza con il voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto, le modifiche statutarie e regolamentari, proposte dal Consiglio direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL;
  • approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale, nonché le relative relazioni annuali;
  • delibera i compensi e rimborsi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore del Collegio dei Revisori dei conti;
  • delibera, a maggioranza con il voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto, lo scioglimento di ORPAC e ne nomina i liquidatori;
  • delibera, a maggioranza e nel termine di 30 giorni, sui ricorsi di cui agli artt. 10 e 11.

ART. 10 — CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure a richiesta di uno dei soci di cui all'art. 4, o del Revisore unico e comunque almeno una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a mezzo lettera raccomandata, e-mail certificata o mail ordinaria da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata o mail ordinaria almeno 3 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione della data, del luogo e degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'assemblea possono essere svolte anche mezzo strumenti telematici che consentano l'ottimale svolgimento della seduta.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, trascorsa 1 ora dall'orario fissato per la prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei membri presenti purché presenti in maniera proporzionale e uguale, i membri designati dall'organizzazione datoriale e quelle dei lavoratori.

I membri possono dare delega di rappresentanza in seno l'assemblea.

In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il voto del presidente.

Alle riunioni dell'Assemblea dei soci possono essere convocati i Revisori dei conti.

Delle riunioni è redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario delegato e trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

ART. 11 — CONSIGLIO DIRETTIVO, POTERI E SANZIONI

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) componenti, designati dai soci di cui all'art. 4, dei quali 3 (tre) su designazione della Conflavoro Pmi e 3 (tre) designati da CONFINTESA.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente dell'associazione, ed in caso di suo impedimento dal Vicepresidente.

I componenti del Consiglio direttivo sono nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

  • predispone, per l'approvazione da parte all'Assemblea dei soci, il budget previsionale ed il bilancio consuntivo con allegate le relazioni annuali sull'andamento della gestione, dell'attività in corso e sull'attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;
  • propone all'Assemblea dei soci il regolamento di ORPAC e le eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento di ORPAC;
  • propone all'Assemblea dei soci le linee di sviluppo dell'attività istituzionale di ORPAC e le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
  • definisce gli accordi di collaborazione per le iniziative di cui all'art. 5 del presente Statuto, con Associazioni, Enti, Istituti ed altri organismi nazionali, europei ed internazionali aventi analoghe finalità;
  • indirizza e coordina la gestione generale di ORPAC, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dell'ente;
  • approva, su proposta della Presidenza, la pianta organica e l'organigramma di ORPAC in base alle esigenze operative;
  • delibera le norme interne per il funzionamento dell'Associazione;
  • designa i rappresentanti dell'Ente presso gli organi politici, amministrativi e tecnici;
  • determina e delibera i contributi, di ingresso, annuali straordinari e di scopo, i contributi associativi minimi delle aziende aderenti e dei lavoratori, nonché le modalità di esazione in conformità ai contratti collettivi sottoscritti dai soci;
  • decide e delibera in merito alla costituzione o partecipazione di Enti Bilaterali Territoriali;
  • delibera sulla costituzione di fondi a sostegno del mondo del lavoro, stabilendone modalità ed azioni;
  • nomina, su proposta della Presidenza, il Direttore e provvede a stabilirne le relative competenze;
  • coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'esplicazione del loro mandato.

ART. 12 — CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La riunione del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata o mail ordinaria, da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata o mail ordinaria almeno 3 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione della data, del luogo e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è valido in prima convocazione quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, trascorsa 1 ora dall'orario fissato per la prima convocazione, il Consiglio Direttivo è valido qualunque sia il numero dei membri presenti purché presenti in maniera proporzionale e uguale, i membri designati dall'organizzazione datoriale e quelle dei lavoratori.

Le riunioni del consiglio direttivo possono essere svolte anche mezzo strumenti telematici che consentano l'ottimale svolgimento della seduta.

In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il voto del presidente.

I membri possono dare delega di rappresentanza in seno al direttivo.

Delle riunioni è redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario delegato e trascritto nel libro verbali del consiglio direttivo.

ART. 13 — PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza di ORPAC e stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari.

Il Vicepresidente coadiuva il presidente, sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Il comitato di Presidenza:

  • è convocato dal presidente con preavviso di 3 giorni mediante posta elettronica, comunicando al vicepresidente l'ordine del giorno, data ora e luogo della riunione di presidenza. Della riunione è redatto apposito verbale trascritto nel libro del comitato di presidenza.
  • è composto dal Presidente e dal Vicepresidente che sono nominati dall'Assemblea dei soci, designati dai soci e tra i membri del Consiglio Direttivo. Il presidente è nominato tra i rappresentanti delle Associazioni Datoriali e il Vicepresidente è nominato tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
  • nomina il commissario per quegli Enti Bilaterali Territoriali i cui Organi siano decaduti per il mancato invio del bilancio consuntivo entro la data di scadenza prevista o per atti che possano compromettere la corretta gestione e funzione degli enti bilaterali territoriali;
  • sovraintende al funzionamento di ORPAC, esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo;
  • provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
  • in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva.

ART. 14 — REVISORE UNICO DEI CONTI

  1. L'Assemblea dei soci può nominare un revisore unico dei conti scelto tra i professionisti iscritti all'albo dei revisori legali o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
  2. Il revisore unico resta in carica cinque esercizi e può essere riconfermato. In caso di cessazione anticipata dall'incarico per qualsiasi motivo, l'assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile.
  3. Il revisore unico vigila sull'osservanza delle disposizione statutarie, controlla l'amministrazione dell'ente, verifica la regolare tenuta della contabilità e accetta la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e alle risultanza di gestione.
  4. Il revisore redige una relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola presso la sede dell'Ente almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio.
  5. Il revisore unico può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, con facoltà di intervenire alle discussioni ma senza diritto di voto.
  6. L'assemblea determina il compenso del revisore unico all'atto della nomina.

ART. 15 — SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I membri degli organi statutari e i soci che si rendessero inadempienti agli obblighi e doveri del presente Statuto, che per gravi ragioni compissero atti istituzionali e/o comportamenti contrari all'interesse di ORPAC, lesive dell'economia o delle ragioni di ORPAC, contrarie alla Legge, contestualizzate in una o più condotte di grave entità sono passibili delle seguenti sanzioni, in quanto compatibili e sussumibili:

  • a)sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo da tre a sei mesi;
  • b)sospensione o decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche direttive nell'Ente Bilaterale;
  • c)sospensione dal diritto a partecipare agli organi direttivi dell'Ente Bilaterale;
  • d)esclusione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo non superiore a dodici mesi o, nel caso di avvicendamento delle cariche Statutarie, sino a tale data;
  • e)espulsione o esclusione nel caso di ripetuta condotta contraria alla Legge, alle ragioni di ORPAC omnicomprensivamente intese o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Il Provvedimento deve essere motivato e contestualizzato e la proposta di sanzione deve essere formulata da almeno la metà dei membri più uno del Consiglio Direttivo e deve essere cogentemente formalizzata nell'Ordine del giorno. Al soggetto nei cui confronti si intende emanare una sanzione deve essere data la possibilità di essere audito dal Consiglio Direttivo prima della deliberazione, per esporre eventuali tesi a sostegno delle proprie ragioni. Il Provvedimento è emanato se deliberato favorevolmente dalla metà dei membri più 1 del consiglio direttivo. Alla votazione non potrà partecipare il soggetto nei confronti del quale l'atto è destinato a produrre i relativi effetti.

È ammesso il ricorso all'Assemblea nel termine di sette giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

L'Assemblea delibererà sul ricorso entro e non oltre il termine di 30 giorni. In tale sede, non parteciperà alla votazione il soggetto nei confronti del quale l'atto è destinato a produrre i relativi effetti.

In caso di sospensione o di decadenza, il socio che lo ha designato provvede a comunicare il nominativo del sostituto temporaneo o definitivo mediante pec da indirizzare alla presidenza.

ART. 16 — FINANZIAMENTI

In via ordinaria, ORPAC è finanziato mediante l'attribuzione del contributo complessivo riscosso dalle Aziende e dei lavoratori che applicano i CCNL siglati dai soci.

In via straordinaria, ORPAC è finanziato con i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, con i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio di ORPAC da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali di ORPAC.

ART. 17 — PATRIMONIO SOCIALE

Tutti i mezzi patrimoniali di ORPAC, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità di ORPAC.

Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al patrimonio di ORPAC, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio di ORPAC sia durante la vita di ORPAC sia in caso di scioglimento dello stesso.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si dispone l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

ART. 18 — ESERCIZIO SOCIALE

È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio consuntivo ed il budget previsionale secondo le disposizioni statutarie.

L'Esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci di ORPAC entro il 15 dicembre dell'anno precedente, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi di ORPAC devono essere effettuati dal Presidente.

Ai fini della regolare e corretta gestione di ORPAC potranno altresì essere demandati al Direttore prelievi, erogazioni e movimenti ordinari nei limiti ed alle condizioni che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 — SCIOGLIMENTO — CESSAZIONE

Qualora uno dei soci receda dall'organismo paritetico, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata entro 30 giorni per deliberare, con la maggioranza prevista dallo Statuto, in merito alla prosecuzione dell'attività e alle eventuali modifiche statutarie conseguenti. In ogni caso, lo scioglimento potrà essere deliberato solo ai sensi dell'art. 21 del codice civile.

ART. 20 — REGOLAMENTO

Per l'attuazione del presente statuto ORPAC si doterà di un Regolamento amministrativo e funzionale, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 — RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge relative alle Associazioni non riconosciute.

Roma, 29 ottobre 2025

Conflavoro PMI — Confintesa